Le startup innovative: l’upgrade normativo (Parte II)
Secondo l’art. 25, comma 2 del D.L. 179/2012 (decreto Crescita bis), si definisce startup innovativa un’ impresa di nuova costituzione che svolge attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; deve essere una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, e rispettare i seguenti requisiti oggettivi:
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è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
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ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
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ha un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
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non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
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non distribuisce e non ha distribuito utili;
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ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico (oggetto sociale innovativo);
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non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.
Inoltre, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:
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sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
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impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
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è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Se la società possiede tutti i requisiti oggettivi e almeno uno dei tre requisiti soggettivi previsti dalla legge, può procedere all’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese; acquisire la qualifica di startup innovativa e accedere alle specifiche agevolazioni.
A partire dal 2019, con l’entrata in vigore della legge di conversione 12/2019 del D.L. 135/2018 (decreto Semplificazioni), solo una volta all’anno (anziché ogni sei mesi come previsto originariamente), dopo il deposito del bilancio ed entro il 30 giugno, le startup innovative devono trasmettere alla Camera di Commercio, competente per territorio, una Comunicazione Unica per la conferma del possesso dei requisiti di startup innovativa e per aggiornare o confermare le informazioni dichiarate in iscrizione (tramite il portale startup.registroimprese.it), pena la perdita dello status speciale e l’impossibilità di continuare a fruire delle agevolazioni correlate.
Inoltre con D.L. 34/2020, (decreto Rilancio), sono state introdotte nuove misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative e ulteriori misure sono state introdotte in risposta all’emergenza covid-19. Per un approfondimento sulle agevolazioni clicca qui.
Nel prossimo articolo vedremo le diverse tipologie di finanziamento riservate alle startup innovative.
Restate connessi!