Le startup innovative: le agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali rivestono un ruolo di fondamentale importanza nel promuovere l’innovazione, stimolare la crescita economica e favorire gli investimenti.
In particolar modo, gli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup assumono un peso strategico nel favorire sia l’avvio di nuove imprese innovative che la partecipazione attiva degli investitori in imprese con opportunità di crescita significative.
Vediamo nel dettaglio tutti gli elementi caratteristici di questo tipo di agevolazioni.
I beneficiari
I soggetti passivi che rientrano nell’agevolazione sono:
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i soggetti passivi IRPEF;
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i soggetti passivi IRES;
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gli enti non commerciali;
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gli imprenditori individuali;
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i soggetti che producono redditi in forma associata cioè le società semplici, le società equiparate a quelle di persone, le imprese familiari.
Rientrano anche i soggetti che investono indirettamente per il tramite di altre società di capitali e che investono prevalentemente in startup o PMI innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Le agevolazioni fiscali previste per le startup hanno un duplice obiettivo:
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incentivare la costituzione di nuove imprese innovative: in sede di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, gli startupper hanno l’opportunità preziosa di ridurre il carico fiscale iniziale e creare un ambiente favorevole alla nascita di nuove idee. Essi sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. Tali agevolazioni hanno durata di cinque anni e sono comunque condizionate dalla permanenza dell’impresa all’interno della sezione speciale.
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incentivare gli investitori a supportare le startup attraverso detrazioni fiscali significative e vantaggi nell’imposizione delle plusvalenze.
Questo binomio di vantaggi crea una situazione win-win da cui sia le startup che gli investitori possono trarre benefici concreti.
I soggetti esclusi
È fondamentale comprendere attentamente le condizioni di ammissibilità prima di cercare di accedere alle agevolazioni - infatti - non tutti possono beneficiarne.
Esistono specifiche categorie di soggetti esclusi:
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le startup e le PMI innovative;
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gli incubatori certificati;
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gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le altre società di capitali (per alcuni casi specifici definiti dalla legge) che investono prevalentemente in startup, o che realizzino investimenti propri nel capitale di startup.
Tipologie di agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali per le startup offrono diverse tipologie di vantaggi che consentono un risparmio fiscale tangibile per gli investitori oltre a contribuire a rendere gli investimenti nelle startup allettanti dal punto di vista finanziario.
Detrazioni dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF): gli investitori che versano il proprio capitale in startup al momento della costituzione (conferimenti in denaro), possono beneficiare di detrazioni fiscali pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro. Si tratta di una agevolazione automatica per la quale non occorre fare nessuna richiesta preventiva.
Se l’investimento avviene in sede di aumento del capitale sociale, gli investitori possono beneficiare di detrazioni fiscali pari al 50% dell’ammontare investito (concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), in alternativa alla ordinaria detrazione Irpef del 30%, presentando apposita istanza sulla piattaforma informatica dedicata.
Deduzioni dall'Imposta sul Reddito delle Società (IRES): le società che investono in startup possono beneficiare di deduzioni fiscali pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.
In entrambi i casi, a partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup (holding period) per un minimo di tre anni.
Esenzione dalla tassazione sulle plusvalenze realizzate: gli investitori che vendono le loro quote di partecipazione in una startup possono beneficiare di una interessante esenzione fiscale sulle plusvalenze ottenute, in via temporanea e a certe condizioni stabilite dal Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, art. 14).
Ciò significa che i profitti derivanti dalla vendita delle quote possono essere esenti da tassazione in ottica incentivante degli investimenti a lungo termine.
Quando si applicano le agevolazioni
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali (in sede di dichiarazione dei redditi) vale il principio di cassa. Pertanto esse si applicano quando si verifica l’effettivo versamento in denaro dell’investimento sottoscritto; vale dunque il periodo d’imposta, ovvero l’anno fiscale, nel quale il versamento viene effettuato.
Il fascicolo documentale
Infine, per poter accedere alle agevolazioni fiscali, è fondamentale che gli investitori ricevano dalla startup (e quest’ultima è obbligata a fornirlo) un fascicolo documentale formato da:
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una certificazione nella quale la startup attesta a) di aver ricevuto un ammontare complessivo di conferimenti non superiore a 15 milioni di euro e b) l’entità dell’investimento effettuato nel periodo d’imposta. In caso di superamento del limite dei 15 milioni di euro, la startup certifica l’importo per il quale spetta l’agevolazione;
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una copia del piano di investimento (business plan) della startup contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della sua attività, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
Tutta la documentazione deve essere prodotta entro 60 giorni dal conferimento. Tuttavia, per quanto noto fino a ora, ha valore la data apposta sulla certificazione e sul business plan e non esiste alcun obbligo di apposizione di “data certa”, “marcatura temporale” o firma digitale.
Fonti normative di riferimento: il Decreto 7 maggio 2019, il Decreto 28 Dicembre 2020, il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179, il Decreto interministeriale 30 gennaio 2014, il TUIR, il Regolamento e le raccomandazioni UE.